Web Media Design
cc
Le tipologie dei diretti


I diritti sulle opere sono differenti e diretti a tutelare le diverse parti che giocano ruoli fondamentali nei processi economici e sociali che ruotano intorno ai patrimoni intellettuali. La legislazione europea riconosce i seguenti diritti:

• I diritti patrimoniali o di utilizzazione economica dell’opera sanciscono il diritto esclusivo dell’autore di sfruttare economicamente ogni sua opera, traendo guadagno dalla vendita di copie. Il fatto che già nel 1787 nella Costituzione americana era scritto “Promuovere il progresso della scienza e delle arti utili assicurando agli autori e agli inventori per un tempo limitato il diritto esclusivo sui loro rispettivi scritti e scoperte” rende chiaro che questi diritti sono quelli che, da sempre, hanno più interessato la maggior parte degli autori.. Se chiunque potesse copiare e quindi distribuire gratuitamente o a basso prezzo l’opera di un’autore, questi difficilmente potrebbe garantirsi un numero di acquirenti, e quindi un guadagno, sufficienti a ricompensarlo abbastanza da incentivarlo a produrre nuove opere. Per questi motivi è stato fin da subito stabilito che chiunque copi un’opera dell’ingegno su un qualsiasi supporto idoneo senza esserne stato autorizzato legittimamente dall’autore o da chi ne abbia da questi acquisito i diritti di utilizzazione economica, compie un illecito. È possibile disporre dei diritti patrimoniali relativi all’opera d’ingegno: l’autore, ad esempio, li può trasferire o cedere a un’altra persona o a un’azienda (di solito una casa editrice o discografica). I principali diritti di utilizzazione economica dell’opera sono: il diritto di pubblicare l’opera; il diritto di distribuire l’opera; il diritto di trascrivere l’opera; il diritto di comunicare al pubblico l’opera; il diritto di tradurre l’opera; il diritto di pubblicare le
opere in raccolta; il diritto di modificare l’opera; il diritto di noleggiare l’opera; il diritto di dare in prestito l’opera; il diritto di autorizzare il noleggio dell’opera da parte di terzi; il diritto di autorizzare il prestito dell’opera da parte di terzi.

• il Diritto di riproduzione. [Art. 13 l.d.a] Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.• il Diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera. [Art. 15 l.d.a.] Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.Non è altresì considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera nell’ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.

• il Diritto di diffusione. [Art. 16 l.d.a.1.] Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari.

• il Diritto di distribuzione. [art. 17 l.d.a.1.] Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l’opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, ai fini di distribuzione, nel territorio degli stati dell’Unione Europea le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari. [art. 17 l.d.a.2.] Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

• il Diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale , di trasformarla, adattarla, ridurla, tradurla, pubblicarla in raccolta ecc. [art. 18 l.d.a.]
Questi principalmente si traducono nel diritto dell’autore di vedersi riconosciuto un “giusto” o “equo” compenso ogni volta che una sua opera dell’ingegno viene “utilizzata”. Questo equo compenso per il lavoro svolto viene spesso raccolto attraverso le royalty stabilite quale corrispettivo per l’uso dell’opera. In Italia la Siae è l’“ente pubblico” su base associativa al quale è riconosciuta l’esclusiva per poter svolgere tale attività di intermediazione [art. 180 l.d.a.] freccia

• I diritti morali dell’autore sulla propria opera sono stati sanciti nel 1886 dalla Convenzione di Berna, sono indipendenti dai diritti economici e gli autori non possono rinunciare al loro esercizio esclusivo freccia

Se il copyright americano (diverso dai diritti d’autore europei) e i diritti patrimoniali possono essere oggetto di trasferimento, i diritti morali nascono dalla credenza che ogni lavoro creativo includa la personalità e il carattere dell’autore, quindi non sono trasferibili. I diritti morali sono quindi inalienabili irrinunciabili e imprescrittibili. I diritti morali, dunque non sono sottoposti ad alcun termine di durata, come invece per i diritti patrimoniali. Essi garantiscono all’originale creatore di un’opera i seguenti diritti:

• di rivendicare la paternità della propria opera e, nel caso di opera anonima, di rivelarla (Diritto di paternità e di anonimato). Tale facoltà permette all’autore di rivendicare la paternità nei confronti di chi qualifica autore dell’opera.• di decidere se pubblicare o meno la propria opera e di determinare il momento e i limiti di pubblicazione (Diritto di pubblicazione freccia), che viene meno con la morte dell’autore.Tuttavia, secondo l’art. 24 l.d.a. il diritto di pubblicare le opere inedite, spetta agli eredi dell’autore, salvo volontà contraria dell’autore...........

SCARICA IL PDF
SOMMARIO
Ideazione e realizzazione
Attestare la paternità
Le tipologie dei diritti

SCARICA IL PDF


www.creativecommons.it






















































































frecciaLa definizione di ente pubblico è previsto nell’art. 1 dello Statuto Siae (approvato con decreto del 4 giugno 2001).

frecciaIl testo integrale e aggiornato della Convenzione di Berna (ratificata con legge 20 giugno














freccia1978, n. 399)è reperibile all’indirizzo www.law.cornell.edu/
treaties/berne/overview.html.
I diritti morali sono codificati nell’articolo 6bis.I diritti morali sono applicati da un centinaio di stati, tra cui quelli membri dell’Unione Europea, ma non sono stati ratificati dagli Stati Uniti. (Dati aggiornati al 2005).art. 2577, comma 1, c.c.